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Indagini penali difensive nell'ambito del nuovo Codice Penale
Nell’ambito del nuovo processo penale e nell’ottica di una doverosa uguaglianza fra accusa e difesa, nel 1989 il legislatore, con l’art. 38 D.L. 28.07.1989 n. 271 (Disposizioni di Attuazione C.P.P.), integrato dalla Legge 8.8.1995 n. 332, stabilisce che al fine di esercitare il diritto alla prova previsto dall’art. 190 del codice, i difensori, anche a mezzo di sostituti e di consulenti tecnici, hanno facoltà di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito e di conferire con le persone che possano dare informazioni.

L’attività è prevista dal comma 1 e può essere svolta su incarico del difensore da investigatori privati autorizzati…

Si tratta di indagini investigative particolarmente complesse , non delegabili, che, ai sensi degli articoli 38/222 del D.Lvo. N.271/89 , vengono sviluppate dal solo investigatore privato autorizzato, signor Mauro Madonia . Con il conferimento dell’incarico professionale e la coordinazione del legale difensore ,titolare del potere d’indagine ,vengono eseguitedall’investigatore privato autorizzato indagini determinate a ricercare e individuare elementi di prova a favore del proprio assistito , da far valere, per l'esercizio del diritto di difesa, nel contesto del processo penale. Sia il difensore che l’investigatore privato autorizzato ,nello svolgimento dell’attività di indagine, non assumono la veste di pubblico ufficiale, essendo esplicitamente esentati dall’obbligo di denuncia.
Note giuridiche
Alcuni articoli del c.d.p.p. che regolamentano l’attività di investigazione privata penale
  • Art. 391 bis
    Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore.
  • Art. 391 ter
    Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni.
  • Art. 391 quater
    Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione.
  • Art. 391 quinquies
    Potere di segretazione del pubblico ministero.
  • Art. 391 sexies
    Accesso ai luoghi e documentazione.
  • Art. 391 septies
    Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico.
  • Art. 391 octies
    Fascicolo del difensore.
  • Art. 391 nonies
    Attività investigativa preventiva.
  • Art. 391 decies
    Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive.

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